Molti conoscono già il temerario mondo di Ké e ci hanno seguito con inaspettato entusiasmo e passione in questa nostra crescita come gruppo e anche come singoli individui, che da quattro amici che si radunavano in una chat è diventato un bailamme esplosivo di cose. Le chat del gruppo Ké determinano continuamente lo spunto di superare la barriera dello schermo per conoscersi, confrontarsi, stare insieme e condividere le proprie esperienze ed aspirazioni. Senza mai prenderci troppo sul serio abbiamo sentiito l’esigenza di creare delle occasioni di interazione che favoriscano l’unione: cene sociali, aperitivi, cineforum, scampagnate e pizzate, tutti eventi che fanno nascere e cementare amicizie tra persone che in qualche caso hanno avuto l’occasione di conoscersi solo di vista, e che magari non si sono ancora scoperte in sintonia, o con altre che si ritengono estranee all’ambiente LGBT. Ciò che caratterizza il gruppo Ké è la semplicità e l’interazione che sono anche gli elementi portanti della nostra Web Radio, che, attraverso un linguaggio giovanile, con toni giocosi, ironici e naturalmente gai, comunica temi che per i loro contenuti rischierebbero altrimenti di risultare noiosi: autodeterminazione, coming out, sesso sicuro, per citarne qualcuno. Tra gli scopi sociali che l\'Associazione Ké promuove citiamo: - promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e incoraggiare la rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio dei diritti umani e civili, del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali ed individuali; - lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa ai diritti umani e civili, all’orientamento sessuale, all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay; - organizzare attività ludiche, d’espressione culturale, ricreative, sportive, di spettacolo e animazione, informazione e di crescita civile al fine di promuovere la semplice aggregazione e partecipazione delle persone in prospettiva di un coinvolgimento degli stessi alle finalità sociali dell’Associazione; Ké è anche un\'innovativa web community Windows Live Messenger e Yahoo! Messenger raggiungibile aggiungendo uno dei contatti locali kebari@live.com kebologna@live.com kecatania@live.com kecosenza@live.com kelecce@live.com kemessina@live.com kepalermo@live.com keragusa@live.com kesiracusa@live.com

Statuto

Inserito da Salvatore Maurizio Spampinato Il 29 giugno 2009

Scarica la copia dell’originale in formato PDF

ASSOCIAZIONE CULTURALE KÉ

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE E FINI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 1

(costituzione)

E’ costituita  con sede legale in Catania, Viale Nitta, 16 scala C, l’Associazione di promozione sociale denominata “Ké” la  quale  è  regolata  dal presente Statuto, oltreché dalle norme di legge.

L’Associazione è senza fini di lucro e opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni fondate sull’identità di genere, etnia, orientamento sessuale e di ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale.

Tale attività è svolta di norma nella giurisdizione territoriale  assegnatale dalle  competenti Autorità.

Articolo 2

L’Associazione Ké ha durata illimitata, ed  è costituita, agli effetti  giuridici, come associazione di socie e di soci, secondo l’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché nel rispetto del codice civile, della Legge 383/2000 e della normativa vigente in materia.

Articolo 3

L’Associazione Ké è autonoma, laica, apartitica e si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà, incoraggiando l’utilizzo dei mezzi tecnologici e mediatici fra i quali Internet, web radio, social networks, forum, al fine di ottemperare agli scopi dell’Associazione stessa.

Articolo 4

(valori)

I valori fondanti per l’Associazione sono:

  • Il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili.
  • La laicità e la democraticità delle istituzioni.
  • L’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione
  • Il diritto di libera espressione e divulgazione.
  • La democrazia interna, la partecipazione e la trasparenza delle socie e dei soci alla vita dell’associazione e ai processi decisionali, secondo le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 5

(oggetto sociale)

Gli scopi che si propone l’Associazione, in particolare, sono:

  • promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e incoraggiare la rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio dei diritti umani e civili, del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali ed individuali;
  • creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans-gender, extracomunitaria, senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
  • combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari e volontarie, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
  • fornire servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
  • valorizzare e sviluppare forme di aggregazione e linguaggio giovanili volte al coinvolgimento delle persone alle attività aggregative e ricreative in strutture predisposte;
  • la crescita e il benessere delle persone attraverso attività di promozione sociale e culturale, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e fruizione culturale;
  • promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
  • lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa ai diritti umani e civili, all’orientamento sessuale, all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
  • costruire un dialogo e un confronto con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti, per lottare insieme contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui, pur mantenendo la propria autonomia;
  • consentire l’integrazione sociale, combattendo la discriminazione nei luoghi di lavoro, promuovendo le pari opportunità e la riqualificazione professionale dei soggetti svantaggiati;
  • abbattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili, con particolare riferimento all’HIV, favorendone l’inserimento sociale.
  • promuovere una sessualità consapevole e informata;
  • organizzare attività ludiche, d’espressione culturale, ricreative, sportive, di spettacolo e animazione, informazione e di crescita civile al fine di promuovere la semplice aggregazione e partecipazione delle persone in prospettiva di un coinvolgimento degli stessi alle finalità sociali dell’Associazione;
  • incoraggiare l’espressione artistica, intellettuale e tecnica di ogni individuo che siano inerenti ai valori dell’articolo 4 e compatibili agli scopi dell’articolo 5.
  • la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e di arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, a cominciare dalle attivazioni di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
  • sviluppare la comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, l’attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
  • incentivare l’apprendimento e l’utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di comunicazione, informazione e assistenza come pratica corrente all’interno del sistema associativo.
  • promuovere il benessere dell’individuo nell’ambiente familiare e territoriale;
  • il conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

L’Associazione provvede con ogni mezzo legale al raggiungimento dei propri scopi e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, commissioni di studio, corsi di formazione, laboratori artistici e professionalizzanti, comitati pro tempore, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere divulgative.

TITOLO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE

Articolo 6

(Requisiti di appartenenza)

Sono ammessi all’Associazione Ké tutti coloro che, avendo compiuto i 16 anni di età, ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 7

(Classificazione degli iscritti)

L’Associazione Ké si articola internamente secondo i propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari. L’Associazione garantisce il massimo apporto delle socie e dei soci alla formazione degli organi interni garantendo sempre la massima democrazia e trasparenza.

I soci si distinguono in:

SOCI FONDATORE:  sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo.

SOCI ORDINARI: sono le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi e versando una specifica quota stabilita dall’Assemblea dei soci.

SOCI ONORARI:  sono le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

SOCI SOSTENITORI: sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 8

(Diritti e doveri dei soci)

Socie e soci costituiscono il corpo funzionale della Associazione Ké: si impegnano in quanto è nelle loro possibilità, con carattere di volontarietà, all’esercizio di una o più opere svolte dall’Associazione. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto:

  • di godere di tutti i diritti sociali e partecipare alle assemblee, di votare direttamente, di eleggere gli organi sociali e, purché abbiamo compiuto 18 anni di età, essere eletti negli stessi;
  • di essere informati sulla vita e sulle attività dell’Associazione, in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
  • di partecipare a tutte le manifestazioni dell’Associazione;
  • di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo;

Gli associati hanno il dovere di:

  • riconoscersi integralmente nei principi dell’Associazione, osservare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • rispettare le deliberazioni democraticamente adottate dagli organi sociali;
  • svolgere la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità di risorse personali;
  • versare nei termini la quota associativa minima stabilita dall’assemblea;
  • tenere un comportamento verso gli altri associati ed all’esterno dell’Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede;

Articolo 9

(modalità di iscrizione dei soci)

Per iscriversi all’Associazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta negli appositi moduli predisposti dal Consiglio Direttivo, corredandola degli eventuali documenti richiesti. L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata ogni anno mediante il versamento della quota sociale annuale. Il Consiglio Direttivo si riserva di regolamentare le modalità di accettazione dell’iscrizione o il rigetto della domanda.

Articolo 10

(recesso o esclusione del socio)

Il socio decade dalla sua qualità per dimissioni volontarie, per decadenza o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

In particolare per decadenza ove all’iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali per l’iscrizione o si renda incompatibile con i valori cui l’Associazione si ispira, o per mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;  per esclusione qualora contravvenga ai doversi stabiliti dal presente Statuto o per  gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo può riservarsi di applicare in via preventiva ammonizioni o sospensioni temporanee al socio.

Avverso l’esclusione e la sospensione il socio ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri (qualora sia istituito), o altrimenti al voto a maggioranza dell’Assemblea dei soci, che decideranno in via definitiva. Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote sociali versate. L’escluso non può rientrare a far parte dell’Associazione finché non sono rimosse le cause di esclusione. La perdita della qualità di socio, per dimissioni, decadenza o esclusione implica la perdita di ogni diritto materiale verso l’Associazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La quota non è trasmissibile.

TITOLO III

ORGANI CENTRALI

Articolo 11

(gli organi)

Sono organi della Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 12

(L’assemblea dei soci)

  • L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
  • L’Assemblea è straordinaria quando convocata per la modificazione dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.
  • L’Assemblea ha i seguenti compiti:
    • delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa;
    • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
    • approva il rendiconto consuntivo e quello preventivo;
    • fissa annualmente l’importo della quota associativa di adesione;
    • approva il programma annuale dell’Associazione;
    • delibera l’eventuale regolamento interno;
    • elegge il Consiglio Direttivo e gli eventuali collegio dei Probiviri e collegio dei Revisori ;
    • delibera azioni di responsabilità contro il Consiglio Direttivo;
    • delibera su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  • L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri, dal Collegio dei Revisori  o da almeno un decimo dei soci.
  • La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza o mediante affissione ben visibile dell’avviso di convocazione presso la sede e nelle eventuali sezioni distaccate almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza, o a mezzo telefonico, fax, posta elettronica o altri di pari efficacia. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. Ogni socio ha la facoltà di proporre ulteriori punti da inserire nell’ordine del giorno entro i termini prescritti nella convocazione e comunque non oltre l’inizio dell’adunanza.
  • Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale annua. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta e firmata. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe.
  • Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con qualunque numero dei soci aventi diritto. Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione e indire, eventualmente, la seconda convocazione a nuova data.
  • I lavori sono diretti dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza da un membro del Consiglio Direttivo.
  • Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea. I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e i libri sociali.
  • Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione a maggioranza degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
  • Per deliberare la modificazione del presente Statuto è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati, sia in prima che in seconda convocazione; per deliberare occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
  • Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano o per scrutinio segreto, voto elettronico o telematico, a scelta dell’Assemblea. Quando si tratti di persone fisiche le votazioni dovranno essere fatte a scrutinio segreto.

Articolo 13

(il Consiglio Direttivo)

E’ l’organo di governo dell’Associazione e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea.

Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente. Almeno un terzo dei membri dovranno essere eletti tra i soci iscritti da non meno di due anni, salvo per la prima elezione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, che determina di volta in volta il numero dei componenti. Per essere eletti bisogna aver compiuto i 18 anni di età.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e nomina, su proposta di quest’ultimo, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Decade dalla carica chi perde una delle qualità inerenti alla nomina o non intervenga, salvo giustificati motivi, a tre riunioni consecutive.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.  I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 14

(compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo provvede a:

  • attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea;
  • promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
  • assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione e il licenziamento di eventuale personale dipendente;
  • predisporre il bilancio annuale dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
  • redarre e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
  • deliberare sull’ammissione e l’esclusione dei soci, salvo parere contrario dell’Assemblea; assumere provvedimenti disciplinari verso i soci;
  • deliberare i Regolamenti ed eventuali norme speciali;
  • prendere d’urgenza i provvedimenti che appaiano necessari nell’interesse dell’Associazione, salvo la ratifica dell’Assemblea se necessaria.

Articolo 15

(riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti.

Ogni membro del Consiglio dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nella ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo telefonico, fax, posta elettronica e telegramma, o altri mezzi di pari efficacia.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza. Non sono ammesse deleghe del voto. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16

(il Presidente)

Il Presidente dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.

Il Presidente dirige l’Associazione e ne ha la rappresentanza legale e la firma nei confronti dei terzi.

In particolare:

  • vigila sulla tutela dei valori, degli interessi e veglia sull’osservanza dello statuto e dei regolamenti;
  • indice le adunanze e le assemblee e ne tiene la Presidenza;
  • predispone le linee generali del programma delle attività annuali dell’Associazione;
  • redige la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  • determina i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, puntualità e funzionalità all’Associazione;
  • Emana regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione;
  • Ha i poteri di normale gestione ordinaria dell’Associazione ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso alla prima riunione utile;
  • Ha il potere di accendere conti correnti bancari e/o postali e operare sugli stessi; appone la sua firma sugli assegni bancari, circolari e similari e sugli assegni postali. In sua assenza provvederà il Vice Presidente;

Il Presidente ha poteri nella gestione ordinaria dell’Associazione, salvo delega da parte del Consiglio Direttivo di compiti di straordinaria amministrazione.

Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 17

(Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo supplisce in tutte le sue funzioni se assente per qualsiasi ragione o venga a mancare. In quest’ultimo caso ha l’obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per la sua sostituzione, entro trenta giorni dalla mancanza.

Articolo 18

(Il Segretario)

Redige i verbali delle adunanze; è consegnatario delle carte, cura la corrispondenza ordinaria e tiene i libri delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci; tiene aggiornato l’albo degli iscritti e predispone il tesseramento. Esplica in sostanza  tutte le pratiche di  segreteria.

Articolo 19

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere custodisce il denaro e i valori mobiliari dell’Associazione, redige i rendiconti e le relazioni finanziarie, aggiorna e conserva i libri contabili. Cura la parte amministrativa e fiscale dell’Associazione, salvo il Consiglio decida di affidare tali compiti a professionisti esterni. Il Tesoriere provvede a tutti i pagamenti previa controfirma del Presidente (o del  Vice-Presidente in sua assenza), predispone i mandati di entrata e di uscita.

La firma di traenza e di girata sugli assegni bancari, circolari e similari e sugli assegni postali, dovrà essere apposta, e sarà valida, quando insieme alla firma del Tesoriere vi sia quella del Presidente o del Vice Presidente. Nei confronti di terzi la firma del Vice Presidente farà fede dell’assenza del Presidente.

Articolo 20

(Probiviri)

L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Probiviri, in numero massimo di cinque, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili.  I membri del Collegio dei Probiviri non possono fare parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

(Collegio dei Revisori)

L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori, in numero massimo di cinque membri. Ha il compito di vigilare sull’attività amministrativa e contabile dell’Associazione. Vidima, constatandone la validità e la correttezza, i rendiconti economico-finanziari. I membri del Collegio dei Revisori non possono fare parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO  IV

ORGANI LOCALI

Articolo 22

(sezioni)

In seno all’Associazione, il Consiglio Direttivo  può istituire Sezioni che funzionalmente potranno agevolare, stimolare, ampliare l’attività della Associazione.

Esse sono parte integrante dell’Associazione la quale provvede alla loro amministrazione e rappresentanza anche dinanzi alle Autorità, salvo espressa delega.

Le Sezioni esplicheranno la loro attività secondo le direttive impartite dall’Associazione e nella piena osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

In seno alle Sezioni potrà essere previsto un Consiglio di Sezione, che eleggerà al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere di Sezione, che avranno il compito di governare la Sezione. Il Consiglio Direttivo si riserva di approvare la designazione del Presidente.

I Soci della Sezione hanno la facoltà di riunirsi in propria Assemblea, col dovere di redigere opportuno verbale. Su richiesta degli organi associativi, il Consiglio di Sezione deve relazionare sull’attività della sezione, eventualmente mettendo a disposizione i libri sociali e ogni altro documento richiesto.

La Sezione può emanare un proprio regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, e non essere in contrasto con i principi e con lo Statuto dell’Associazione.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE, RELAZIONI E SCIOGLIMENTO

Articolo 24

(anno sociale)

L’anno sociale sarà chiuso al 31 dicembre di ogni anno, con la stesura di una relazione e del rendiconto economico-finanziario da parte del Consiglio Direttivo, che dovranno essere presentati all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale. Il rendiconto consuntivo, sarà redatto nelle forme e con i criteri previsti dalla legge, e corredato dalla relazione del Tesoriere. Tali documenti saranno consultabili da ogni socio.

Articolo 25

(risorse economiche)

  1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento saranno costituite:
  • dalle quote sociali annue;
  • da eventuali proventi derivanti da attività associative e da prestazioni di servizi convenzionati;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate a proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti o di istituzioni pubblici, dell’Unione Europea o di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito degli scopi statutari;
  • da ogni altro contributo, erogazioni liberali, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  1. Il patrimonio sociale indivisibile  costituito da:
  • beni mobili e immobili;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  1. Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno reinvestiti per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.
  1. L’Associazione, in quanto “di promozione sociale”, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti scopi istituzionali, la stessa può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 24

(commissione elettorale)

In vista delle elezioni, l’Assemblea nomina una commissione elettorale avente il compito di procedere all’adempimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili. La commissione può redigere una lista dei candidati.

Vengono proclamati eletti coloro che riportino il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità nell’Associazione; in caso di parità di iscrizione il più anziano di età. L’esito delle votazioni sarà reso noto a tutti i soci entro sette giorni, anche a mezzo telematico. Fino alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio uscente rimane in carica per lo svolgimento della sola ordinaria amministrazione.

Articolo 25

(scioglimento dell’Associazione)

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà interamente devoluto, dopo la liquidazione, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25

(norme finali)

L’Associazione si riserva di emanare regolamenti interni. Per quanto non contenuto in essi e nel presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia ed i principi del codice civile.

Il Presidente
Giuseppe FERRO

Il Segretario
Salvatore Maurizio SPAMPINATO